Il comunicato del Giudice Sportivo:
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale; rilevato che, verso il 39° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Roma, collocati nel settore dello stadio denominato “curva sud”, indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori insultanti, espressivi di discriminazione razziale; valutata la pervicace e specifica recidività in tali biasimevoli comportamenti (cfr CU 69 del 29/10/2012, CU 150 del 19/2/2013 e CU 215 del 13/5/2013), nonostante la formale diffida inflitta in occasione della precedente gara di campionato; ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all’art.13 n.2, lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n.1 lettera e) CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “curva sud” privo di spettatori.
delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “curva sud” privo di spettatori.









.jpg)


