Il comunicato del Giudice Sportivo.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, ripetutamente lanciato petardi nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione della panchina della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere il team manager e l'assistente tecnico, successivamente all'allontanamento dell'allenatore, utilizzato apparecchiature telefoniche in relazione ad istruzioni da impartire a calciatori in campo e a disposizioni tecniche riguardanti le sostituzioni, in violazione della Regola 4 del Regolamento di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante l'intera gara, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA: de Roon (Atalanta), Astori (Fiorentina, + multa di 1.500 euro), Veretout (Fiorentina), Zukanovic (Genoa), Radu (Lazio), Sala (Sampdoria), Bessa (Verona).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 44° del primo tempo, subito dopo la notifica di provvedimento di espulsione di un calciatore della propria squadra, protestato in maniera plateale rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose ed assumendo un atteggiamento provocatorio successivamente al provvedimento di allontanamento.
DIRIGENTI
AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA
GIULINI Tommaso (Cagliari): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito espressioni offensive nei confronti del VAR.
GARA. SOC. CAGLIARI-SOC. JUVENTUS
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 10.30 dell’8 gennaio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 28° del secondo tempo dal calciatore Medhi Benatia (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Leonardo Pavoletti (Soc. Cagliari);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
nella circostanza segnalata, i due calciatori si contendevano il pallone di testa al limite dell’area di rigore bianco-nera. Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.33 dell’8 gennaio 2018): “Al 28’ del secondo tempo della gara Cagliari-Juventus del 6/1/2018 ho visto e valutato uno scontro aereo per la contesa del pallone tra Benatia e Pavoletti, come un normale fallo di giuoco a favore del Cagliari. Considerando che immediatamente il pallone è andato ad un compagno di squadra del Pavoletti ho applicato il vantaggio che poi si è concretizzato.”, avendo specificato con un ulteriore mail che la circostanza del vantaggio è stata chiaramente evidenziata, come da Regolamento, dal gesto del braccio.
Pertanto il comportamento di Benatia è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice, con conseguente inapplicabilità della procedura di cui al richiamato art. 35, 1.3, CGS;
P.Q.M.
delibera la non sussistenza dei presupposti di ammissibilità in ordine alla segnalazione del Procuratore federale ex 35, 1.3, CGS.