Dal 22 Gennaio Te la do io Tokyo sui 92.700 di Tele Radio Stereo
  • Condividi su

(08/06/2010) Altre News

Inter e Moratti deferiti per violazione del Codice di Giustizia Sportiva

Inter e Moratti deferiti per violazione del Codice di Giustizia Sportiva

Il presidente dell'Inter Moratti è stato deferito per violazione dell'articolo 1, comma 1,  e dell'articolo 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo. Per avere avuto contatti con il Presidente del Genoa Enrico Preziosi, soggetto inibito, nel maggio 2009, per l'acquisto dei giocatori Milito e Motta.
L'Inter è stata deferita per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo Presidente Dott. Massimo Moratti.

Per lo stesso motivo sono stati deferiti il Presidente del Genoa Enrico Preziosi e per responsabilità oggettiva il Genoa Cricket & Football Club.

A titolo informativo:

Articolo 1, comma 1:
Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

Articolo 10, comma 1:
Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

Articolo 17, comma 5:
La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

Articolo17, comma 8:
Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.


(Clicca sull'immagine per avere una risoluzione maggiore)

 

 

 

 


Notizie correlate Altre News
Roma Virtuale - Web agency, Realizzazione siti internet - SEO SEM
De Clementi Car Service
Pubblicità su Te la do io Tokyo
PROSSIMA PARTITA DELLA ROMA
Campionato
24.08.2025 19:00
A.S. Roma - Bologna 
ULTIMA PARTITA DELLA ROMA
Campionato
25.05.2025 20:45
Torino - A.S. Roma 0 - 2
OGGI NELLA STORIA DELLA ROMA
17.06.2001 15:00
Campionato
A.S. Roma Parma 3 - 1
CLASSIFICA
Napoli 82
Inter 81
Atalanta 74
Juventus 70
A.S. Roma 69
Fiorentina 65
Lazio 65
Milan 63
Bologna 62
Como 49
Torino 44
Udinese 44
Genoa 43
Verona 37
Cagliari 36
Parma 36
Lecce 34
Empoli 31
Venezia 29
Monza 18
SONDAGGI

Chi è il responsabile del momento attuale della Roma?

I sondaggi di Marione.net! Clicca per partecipare al sondaggio!