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(08/06/2010) Altre News

Inter e Moratti deferiti per violazione del Codice di Giustizia Sportiva

Inter e Moratti deferiti per violazione del Codice di Giustizia Sportiva

Il presidente dell'Inter Moratti è stato deferito per violazione dell'articolo 1, comma 1,  e dell'articolo 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo. Per avere avuto contatti con il Presidente del Genoa Enrico Preziosi, soggetto inibito, nel maggio 2009, per l'acquisto dei giocatori Milito e Motta.
L'Inter è stata deferita per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo Presidente Dott. Massimo Moratti.

Per lo stesso motivo sono stati deferiti il Presidente del Genoa Enrico Preziosi e per responsabilità oggettiva il Genoa Cricket & Football Club.

A titolo informativo:

Articolo 1, comma 1:
Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

Articolo 10, comma 1:
Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

Articolo 17, comma 5:
La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

Articolo17, comma 8:
Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.


(Clicca sull'immagine per avere una risoluzione maggiore)

 

 

 

 

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